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 I QUATTRO CODICI





Codice di Procedura Civile (R.D. 28-10-1940, n. 1443)
Approvazione del Codice di Procedura Civile
Capo III Della decisione della causa
Art. 275Decisione del collegio. (1)
Art. 275-bisDecisione a seguito di discussione orale davanti al collegio. (1)
Art. 276Deliberazione.
Art. 277Pronuncia sul merito.
Art. 278Condanna generica. Provvisionale.
Art. 279Forma dei provvedimenti del collegio. (1)
Art. 280Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio.
Art. 281Rinnovazione di prove davanti al collegio.
Capo III-bis Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (1)
Art. 281-bisNorme applicabili.
Art. 281-terPoteri istruttori del giudice.
Art. 281-quaterDecisione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 281-quinquiesDecisione a seguito di trattazione scritta o mista. (1)
Art. 281-sexiesDecisione a seguito di trattazione orale.
Capo III-ter Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1)
Art. 281-septiesRimessione della causa al giudice monocratico. (1)
Art. 281-octiesRimessione della causa al tribunale in composizione collegiale.
Art. 281-noviesConnessione.
Capo III-quater Del procedimento semplificato di cognizione (1)
Art. 281-deciesAmbito di applicazione. (1)
Art. 281-undeciesForma della domanda e costituzione delle parti. (1)
Art. 281-duodeciesProcedimento. (1)
Art. 281-terdeciesDecisione. (1)
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 282Esecuzione provvisoria. (1)
Art. 283Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello. (1)
Art. 284[Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali.] (1)
Art. 285Modo di notificazione della sentenza. (1)
Art. 286Notificazione nel caso d'interruzione.
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
Art. 287Casi di correzione.
Art. 288Procedimento di correzione.
Art. 289Integrazione dei provvedimenti istruttori.
Capo VI Del procedimento in contumacia
Art. 290Contumacia dell'attore. (1)
Art. 291Contumacia del convenuto.
Art. 292Notificazione e comunicazione di atti al contumace. (1)
Art. 293Costituzione del contumace.
Art. 294Rimessione in termini.
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Sezione I Della sospensione del processo
Art. 295Sospensione necessaria. (1)
Art. 296Sospensione su istanza delle parti. (1)
Art. 297Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. (1)
Art. 298Effetti della sospensione.
Sezione II Dell’interruzione del processo
Art. 299Morte o perdita della capacità prima della costituzione.
Art. 300Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.
Art. 301Morte o impedimento del procuratore.


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