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 I QUATTRO CODICI





Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22-09-1988, n. 447)
Approvazione del Codice di Procedura Penale
Art. 333Denuncia da parte di privati.
Art. 334Referto.
Art. 334-bisEsclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva.
Art. 335Registro delle notizie di reato.
Art. 335-bisLimiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi (1)
Art. 335-terOrdine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini (1)
Art. 335-quaterAccertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (1)
Titolo III Condizioni di procedibilità
Art. 336Querela.
Art. 337Formalità della querela.
Art. 338Curatore speciale per la querela.
Art. 339Rinuncia alla querela.
Art. 340Remissione della querela.
Art. 341Istanza di procedimento.
Art. 342Richiesta di procedimento.
Art. 343Autorizzazione a procedere.
Art. 344Richiesta di autorizzazione a procedere.
Art. 344-bisImprocedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. (1)
Art. 345Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale.
Art. 346Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità.
Titolo IV Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 347Obbligo di riferire la notizia del reato.
Art. 348Assicurazione delle fonti di prova.
Art. 349Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
Art. 350Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Art. 351Altre sommarie informazioni.
Art. 352Perquisizioni.
Art. 353Acquisizione di plichi o di corrispondenza.
Art. 354Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
Art. 355Convalida del sequestro e suo riesame.
Art. 356Assistenza del difensore.
Art. 357Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.
Titolo V Attività del Pubblico Ministero
Art. 358Attività di indagine del pubblico ministero.
Art. 359Consulenti tecnici del pubblico ministero.
Art. 359-bisPrelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. (1)
Art. 360Accertamenti tecnici non ripetibili.
Art. 361Individuazione di persone e di cose.
Art. 362Assunzione di informazioni.
Art. 362-bisMisure urgenti di protezione della persona offesa. (1)
Art. 363Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.
Art. 364Nomina e assistenza del difensore.
Art. 365Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.
Art. 366Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.
Art. 367Memorie e richieste dei difensori.
Art. 368Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro.
Art. 369Informazione di garanzia.
Art. 369-bisInformazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.
Art. 370Atti diretti e atti delegati.
Art. 371Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero.


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