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 I QUATTRO CODICI





Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22-09-1988, n. 447)
Approvazione del Codice di Procedura Penale
Art. 265[Spese relative al sequestro penale.] (1)
Capo IV Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266Limiti di ammissibilità.
Art. 266-bisIntercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 267Presupposti e forme del provvedimento.
Art. 268Esecuzione delle operazioni.
Art. 268-bis[Deposito di verbali e registrazioni.] (1)
Art. 268-ter[Acquisizione al fascicolo delle indagini.] (1)
Art. 268-quater[Termini e modalita' della decisione del giudice.] (1)
Art. 269Conservazione della documentazione.
Art. 270Utilizzazione in altri procedimenti.
Art. 270-bisComunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza (1)
Art. 271Divieti di utilizzazione.
LIBRO QUARTO MISURE CAUTELARI
Titolo I Misure cautelari personali
Capo I Disposizioni generali
Art. 272Limitazioni alle libertà della persona.
Art. 273Condizioni generali di applicabilità delle misure.
Art. 274Esigenze cautelari.
Art. 275Criteri di scelta delle misure.
Art. 275-bisParticolari modalità di controllo.
Art. 276Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.
Art. 277Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.
Art. 278Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure.
Art. 279Giudice competente.
Capo II Misure coercitive
Art. 280Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.
Art. 281Divieto di espatrio.
Art. 282Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Art. 282-bisAllontanamento dalla casa familiare.
Art. 282-terDivieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. (1)
Art. 282-quaterObblighi di comunicazione. (1)
Art. 283Divieto e obbligo di dimora.
Art. 284Arresti domiciliari.
Art. 285Custodia cautelare in carcere.
Art. 286Custodia cautelare in luogo di cura.
Art. 286-bisDivieto di custodia cautelare.
Capo III Misure interdittive
Art. 287Condizioni di applicabilità delle misure interdittive.
Art. 288Sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. (1)
Art. 289Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Art. 289-bisDivieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. (1)
Art. 290Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
Capo IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Art. 291Procedimento applicativo.
Art. 292Ordinanza del giudice.
Art. 293Adempimenti esecutivi.
Art. 294Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
Art. 295Verbale di vane ricerche.
Art. 296Latitanza.


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